Trasparenza e lealtà. MES si no si no. Ai finti asini diciamo MES NO

26 Ottobre 2020 Autore: Enea Franza

PRO ITALIA. PRO EUROPEA. Presenza, coerenza, lealtà. Ai fantasmi dalemianoveltroniani e al disossatore partitopesante del PD diciamo NO. MES NO

A zingarotto assente cronico e al ciondolante gentilino diciamo no. MES NO

Alcune considerazioni sul Meccanismo Europeo di Stabilità

1. Premessa

Il Meccanismo Europeo di Stabilità, più noto con l’acronimo di  MES è un’organizzazione intergovernativa  costituita dai paesi che condividono l’euro con il compito di aiutare i paesi che si trovano in difficoltà economica. Il MES ha avuto anche lo scopo di superare altri due fondi creati in precedenza (l’EFSF ed lo EFSM) [1]. Ne sono membri tutti i Paesi dell’Eurozona che, attualmente, sono 19 e, cioè Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

Questi paesi sostengono il MES in proporzione; l’Italia contribuisce con il 17,7% sul totale di circa 700 Miliardi di Euro previsti (l’Italia quindi, che ha già  versato circa 14 Miliardi di euro, ne dovrà dare altri 109,9 Miliardi di euro).

Da un punto di vista organizzativo il MES, esso è retto da un “Consiglio dei Governatori”, composta da soggetti (i consiglieri) nominati da ciascuna nazione ed un Consiglio di Amministrazione” che a sua volta nomina il “Direttore Generale”e decide a maggioranza (85%).

Il Direttore Generale nominato oggi è il tedesco Klaus Regling che resterà in carica fino al 2023. Egli dirige un consesso di vertici manageriali formato da: David Eatough, Rolf Strauch, Christophe Franklen, Kalin Anev Janse, Sofie de Beule-Roloff; Francoise Blondeel.

Gli artt 32.1 e 3 4dello Statuto prevedono che venga conferito, nei territori dove opera, lo “Status Giuridico, privilegi ed immunità a tutto il personale della MES. Inoltre, è previsto che i beni, le disponibilità, le proprietà (ovunque possedute) del MES, godano del“Beneficio della Immunità”; pertanto perquisizioni, sequestri, confische, espropri, pignoramenti, etc. “Non trovano Applicazione”[2].

2. L’erogazione del prestito

Per il momento, il fondo ha una dotazione di 80 miliardi di euro, generati dalla contribuzione, in maniera proporzionale,  dei soci membri.

La nota recente decisione del MES assegna all’Italia la somma di 34/36 Miliardi di Euro solo per investimenti da spendere nel settore della Sanità. Si tratta di una novità che è stato introdotta a seguito dell’epidemia del nuovo coronavirus: il Pandemic crisis support. Fino alla fine del 2022, gli Stati membri del Mes – che sono quelli membri dell’area euro –potranno chiedere un prestito fino al 2 per cento del loro Pil del 2019 da utilizzare in spese sanitarie dirette e indirette legate all’emergenza coronavirus, che saranno monitorate dalla Commissione Ue. Per l’Italia stiamo parlando, appunto, di una cifra massima tra i 35 e i 36 miliardi di euro.

Ad oggi il vincolo della spesa a misure legate alla sanità è di fatto l’unica condizione per accedere al Pandemic Crisis Support, anche se è acquisito che sussistono le regole giuridicamente vincolanti che al prestito del Mes poi seguano delle condizioni, come ad esempio la richiesta di fare riforme specifiche.

L’aiuto ad uno Stato membro in difficoltà, pertanto, anche in questo caso  è subordinato al benestare  dello Stato che riceve il prestito ad

un piano di riforme fissato dal MES e la verifica sul corretto adempimento degli impegni presi è attuato attraverso una commissione formata dalla Commissione Europea, Banca Centrale Europea (BCE) e Fondo Monetario Internazionale (FMI).

L’assistenza finanziaria, ricordiamo,  è concessa a condizioni rigorose e solo nel caso in cui la situazione minacci la stabilità finanziaria dell’intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte.

Le condizioni possono comprendere misure relative alla politica di bilancio, economica e finanziaria, a seconda delle circostanze nel paese interessato. Dunque, le condizioni per beneficiare dell’assistenza finanziaria del MES comprendono un accordo sull’attuazione di misure strategiche adeguate entro un certo periodo di tempo. In definitiva, tali misure strategiche sono mirate a stabilizzare le  finanze pubbliche del debitore, a rafforzare la resilienza nei confronti di shock futuri ed a riguadagnare l’accesso al finanziamento sul mercato. Finora lo strumento più utilizzato è stato il ricorso a prestiti al governo. Le condizioni per beneficiare di assistenza finanziaria in questi casi sono fissate generalmente in un “programma di aggiustamento”. Si segnala, che è stata introdotta, recentemente, una modifica ai regolamenti più calmierata della precedente ma per attivare questa linea di credito il Paese richiedente può usufruirne solo se i suoi bilanci rispettino i parametri di Maastricht.

Nell’ipotesi che venisse richiesto, ed il MES autorizzasse il prestito (ad esempio all’Italia che, ricordiamo, potrebbe aggirarsi a circa 34/36 Miliardi di euro, si apre per l’effettiva erogazione del prestito un processo d’intesa con la Commissione Europea e BCE. Le condizioni strategiche, infatti, sono negoziate tra lo Stato membro interessato e la Commissione europea, di concerto con la BCE; se possibile, è prevista anche la partecipazione attiva dell’FMI.

Dopo che sono state concordate le misure strategiche, l’Eurogruppo potrà dare il proprio avallo politico ed il Consiglio potrà, conseguentemente, approvarle formalmente. Le condizioni, ricordiamo, sono definite in un memorandum d’intesa firmato dallo Stato membro interessato e dalla Commissione europea[3]. Il meccanismo europeo di stabilità prende la decisione formale.  

Prima di definire il memorandum d’intesa, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta:

–          se sussistano rischi considerevoli per la stabilità finanziaria dell’intera zona euro o dei suoi Stati membri;

–           le necessità di finanziamento dello Stato membro e la sostenibilità del suo debito pubblico (la cosiddetta analisi della sostenibilità del debito).

Affinché l’assistenza finanziaria sia concessa, l’Eurogruppo ed il MES devono concordare con tali valutazioni. 

Gli Stati membri che richiedono assistenza finanziaria nel quadro del MES devono inoltre ratificare il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (noto anche come “patto di bilancio”); questa regola, invero, è applicabile dal marzo 2013. Dal 1º gennaio 2014 la concessione di assistenza finanziaria è subordinata anche al rispetto della regola del pareggio di bilancio, sancita nel patto di bilancio. 

Peraltro, se si aderisce al MES, si dovrà anche sottostare alle c.d. “Missioni di Controllo post-prestito” che questo, di concerto con la Commissione Europea e BCE  e anche con la partecipazione del FMI attiva con il comune obiettivo di valutare se l’Italia continui ad attuare politiche solide e se sussista il rischio tale da giudicare che non sia in grado di rimborsare il prestito[4]. Questa sovrapposizione di Controllo delle attività si protrarrà fino a che non venga restituito almeno il 75% del debito.

Va rimarcato inoltre che il finanziamento MES, una volta deciso e contrattato, si erogherà in “Tranche del 15%” sulla base dello stato di esecuzione dei progetti realizzati. I crediti del MES sono privilegiati e, dunque, sono preferiti ai crediti terzi[5].

3. Riassumendo

Le osservazioni sopra fatte ci permettono alcune considerazioni certamente economiche e, poi, più propriamente politiche, circa l’appetibilità del ricorso al MES, da parte del nostro Paese.

In primo luogo, per modificare i termini dello Statuto è necessaria una delibera degli organi di Governo dell’Europa della BCE e del MES che cambi lo Statuto del MES.

Pertanto, anche la tanto celebrata “lettera di Paolo Gentiloni” [6] dello scorso 7 maggio (che promette una riduzione delle prescrizioni capestro del MES) non può superare l’applicabilità dello Statuto in ogni caso, perché ciò richiederebbe una modifica dello stesso.

Essa ha, naturalmente, il suo peso, ma vale solo come indicazione; nelle varie riunioni europee sul tema MES, peraltro, si sarebbe paventata anche la ipotesi di una moratoria di un anno sulla applicabilità dei vincoli di Statuto (cosa tutta da verificare), ma la cosa non costituisce un vantaggio vero, attesi i tempi della burocrazia e scambi tra Italia e CEE, che fanno prevedere tempo molto lunghi e, quindi, certamente superiori all’anno. Dopodiché riprenderebbe vigore lo Statuto MES.

Per altro verso, sono evidenti le difficoltà del Governo nella  programmazione, entro breve tempo, della spesa dei 36 Miliardi di Euro. Questo sia per una difficoltà oggettiva relativa alla necessità di comporre le varie istanze che provengono dai vari settori comunque interessati, sia per la mancata soluzione del nodo politico di fondi (MES si o MES no) dentro la maggioranza delle forze politiche che sostengono il Governo. Altrettante difficoltà sembrano sorgere in seno alla Commissione.  Quindi il denaro del MES, s e arriverà,  corre il rischio di arrivare molto tardi.

Altro aspetto critico è il tasso previsto, che  è vicino allo zero ma è legato alla variabilità del costo per la raccolta delle fonti finanziarie da parte MES. L’eventuale onere sarà ribaltato sul debitore.

Ciò, connesso al fatto che il credito erogato è privilegiato e ai fini della necessità di finanziare un alto debito pubblico, rende, a nostro modo di vedere, pressoché certo l’innalzamento futuro dello spread sul debito e, suggerisce difficoltà nel piazzamento di titoli italiani. Già in altre occasioni, infatti, ho avuto modo di ricordare come Modigliani e Miller[7] nel loro famoso contributo alla finanza, avessero osservato come i tassi d’interesse crescano al crescere dell’indebitamento, e ciò perché i creditori percepiscono un aumento del rischio sull’effettivo rimborso del prestito.

Ora, sebbene sia indiscutibile che il debito pubblico complessivo del nostro Paese ammonti ad oltre 2.400 Miliardi e che, dunque, anche se si utilizzasse tutta la linea di credito MES disponibile, il debito privilegiato costituirebbe solo circa 1,5 per cento del debito statale, pur tuttavia si deve sottolineare che sarebbe sufficiente anche solo un incremento dello 0,05% annuo del costo del debito (a ragione del maggior rischio percepito dai creditori) per annullare il vantaggio del prestito “linea MES”. In altri termini i successivi finanziamenti li pagheremmo più cari.

Ed allora, ragionando in termini squisitamente economici, a mio modo di vedere le cose, prende forza l’idea di chi sostiene che meglio sarebbe procedere attraverso l’ordinaria emissione di titoli, i cui interessi, costituirebbero di fatto – almeno per la quota parte sottoscritta dai cittadini residenti nel nostro Paese – un trasferimento a sostegno dei consumi a favore delle famiglie.

Da un punto di vista più strettamente “politico” non mancano, poi, le ragioni per pensare che ci possa essere una pesante influenza effettiva della politica dei paesi componenti la UE sull’Italia.

 In effetti, ben può rilevarsi come i paesi che maggiormente potranno avere necessità di ricorrere al MES sono quelli più piccoli ed esposti con titoli di prestito  e con poco o nessun potere nella struttura del MES.

Ora, nel caso in cui si acceda al prestito MES un paese come l’Italia con un altissimo debito pubblico, ci si potrebbe anche trovare in una situazione di difficoltà oggettiva che porti a ricondizionare il debito. In tal caso, questo avverrebbe sotto la guida della c.d. TroiKa (Fondo Monetario, Banca Centale Europa e Commissione Europe).

A questo punto non sarebbe fantapolitica, pensare che i debitori non privilegiati (ad esempio i privati cittadini italiani che hanno BOT, CCT, Titoli  etc.) si potrebbero vedere ridurre il valore del proprio credito con interventi legislativi ad hoc.

Peraltro, il denaro del MES entrerebbe nel nostro paese attraverso le banche; ciò ci autorizza a pensare che le somme, in una eventuale fase di ricondizionamento del debito, potrebbero essere utilizzare a stornare i debiti con chi detiene i crediti, lasciando poco o niente al finanziamento dell’economia reale, ovvero agli  investimenti.

Insomma, una serie di congetture a cui occorre trova una risposta chiara prima di accedere alle prestito. Tuttavia, non è dato rintracciare una discussione seria sul tema che è certamente importante ed è capace, come abbiamo visto, di condizionare pesantemente il futuro sviluppo del nostro Paese.


[1] La decisione di istituire il meccanismo “fu presa a livello Ecofin il 9-10 maggio 2010″ e poi “a livello di Consiglio europeo il 25 marzo 2011”[1]. Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV del 3/8/2011 riporta l’approvazione nel corso della riunione della “Decisione del Consiglio Europeo 2011/199/UE, che modifica l’art. 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente ad un meccanismo di stabilità (ESM-European Stability Mechanism) nei Paesi la cui moneta è l’Euro, del relativo disegno di legge per la ratifica. Obiettivo della decisione che tutti gli stati dell’Eurozona possano istituire, se necessario, un meccanismo che renda possibile affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera area dell’Euro.” La ratifica parlamentare finale avvenne alla Camera dei Deputati il 19/7/2012 con 325 sì, 53 no e 36 astenuti (votazione n. 13, seduta n. 669 del 19/07/2012). Esso sostituiva due programmi di finanziamento temporanei dell’UE: lo strumento europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM). I nuovi salvataggi degli Stati membri dell’Eurozona sarebbero così stati coperti, nel disegno dei firmatari, dal MES (mentre il FESF e l’EFSM avrebbero continuato a gestire i trasferimenti di denaro e il monitoraggio dei programmi per i salvataggi precedentemente approvati per Irlanda, Portogallo e Grecia). Il Trattato che istituisce un Meccanismo europeo di stabilità era stato sottoscritto dai 17 Paesi dell’eurozona il 2 febbraio 2012, “in una nuova versione che supera quella sottoscritta l’11 luglio 2011 (non fu avviata a ratifica in nessun paese dell’eurozona) ampliandone sia l’ammontare massimo di risorse disponibili sia la tipologia delle operazioni consentite”[3]. Il Consiglio Europeo di Bruxelles del 9 dicembre 2011, infatti, con l’aggravarsi della crisi dei debiti pubblici aveva deciso l’anticipazione dell’entrata in vigore del fondo, inizialmente prevista per la metà del 2013, a partire da luglio 2012. Il trattato, “sorpassando” l’iter del parallelo atto per la modifica dell’articolo 136 del TFUE, dovette inizialmente assumere la veste di atto istitutivo di un’organizzazione intergovernativa (sul modello del FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-organizzazione. Successivamente, però, l’attuazione del fondo è stata temporaneamente sospesa in attesa della pronuncia da parte della corte costituzionale della Germania sulla legittimità del fondo con l’ordinamento tedesco. Il trattato stabiliva che l’organizzazione sarebbe stata istituita se gli Stati membri che rappresentavano il 90% dei suoi requisiti patrimoniali originari avessero ratificato il trattato istitutivo. Questa soglia poteva essere superata con la ratifica della Germania ma ciò non avvenne prima di una pronuncia del supremo organo giurisdizionale tedesco. La Corte Costituzionale Federale tedesca ha sciolto il nodo giuridico il 12 settembre 2012, quando si è pronunciata, purché venissero applicate alcune limitazioni, in favore della sua compatibilità con il sistema costituzionale tedesco[7]. Pertanto, il Bundestag autorizzò la ratifica il 27 settembre 2012, portando il trattato in vigore a tale data per i sedici Stati che avevano ratificato l’accordo. Il MES ha perciò iniziato le sue operazioni in una riunione dell’8 ottobre 2012.

[2] In particolare, vedi articolo 32.3 dello Statuto. Ma anche l’articolo 32.5 dello Statuto prevede che gli archivi del MES siano ovunque “Inviolabili”. -L’articolo 32.6 dello statuto prevede che anche i locali, ovunque siano, sono “Inviolabili”. -L’articolo 32.8 dello Statuto prevede che tutte le documentazioni e le archiviazioni siano “Inviolabili ovunque siano”. –

[3] L’art.14.6 dello Statuto da facoltà al Consiglio di Amministrazione, di concerto con la BCE, di cambiare le condizioni di rapporto se la “Linea di Credito” sia o meno adeguata o se richieda un adeguamento.

[4] L’articolo 4.8 dello Statuto precisa che se l’inadempiente (l’Italia in questo caso) non soddisfa il contratto PERDE IL DIRITTO DI VOTO fino a quando non sana la inadempienza

[5] L’articolo 9 dello Statuto “Richiesta di Capitale” viene deciso a maggioranza dal Consiglio d’Amministrazione con l’85% (Italia solo 17,7%). Se l’Italia non dovesse adempiere ai versamenti richiesti diventa inadempiente e deve sottostare alle indicazioni prese in consiglio senza la sua presenza.

[6] Paolo Gentiloni è Commissario europeo per l’economia, carica che ha

assunto il 1º dicembre 2019.

[7]Franco Modigliani (Roma18 giugno 1918 – Cambridge25 settembre 2003) è stato un economista italiano con cittadinanza statunitense dal 1946. Nel 1985 diviene il primo (e tuttora l’ unico) italiano vincitore del Premio Nobel per l’economia, per i suoi lavori sul risparmio e i mercati finanziari. Merton Howard Miller (Boston16 maggio 1923 – Chicago3 giugno 2000) è stato un economista statunitense. Nel 1990 ha vinto il premio Nobel per l’economia (insieme a Harry Markowitz e William Sharpe).

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