Il Sole 24 ore: Brunetta, comuni e performance

30 Dicembre 2010

Fonte: Il Sole 24 Ore

Martia Teresa Nardo

 

Comuni indietro sulla valutazione e ancora refrattari alla riforma Brunetta

 

27 dicembre 2010 – L’obiettivo è adeguarsi entro il 2010. Ma a pochi giorni dal tempo massimo fissato dal legislatore per allinearsi al Dlgs 150/09, la delibera n. 121/2010 della Civit apre diverse problematiche. Tra tutte il profilo 6 sugli «organismi indipendenti di valutazione». È lasciata alla discrezionalità del singolo comune la scelta di costruire o meno l’organismo indipendente di valutazione (Oiv).
 
Trascurando la “virtuosità” di molti comuni che hanno già modificato i propri regolamenti e, nell’ambito della definizione di un sistema di valutazione e misurazione delle performance, hanno attivato l’Oiv seguendo i principi fondanti del Dlgs Brunetta (in questo senso si è mossa di recente Reggio Emilia), una ricerca condotta su un campione di 101 comuni italiani capoluogo di provincia (escluse le province autonome) dimostra quanto anche prima della delibera 121 gli enti sono stati refrattari alla riforma.
Il 18% degli enti coinvolti ha attivato l’Oiv e il 29% si propone di attuarlo a breve. Un dato importante è la quota di comuni in cui l’Oiv è in corso la predisposizione (54%) e che rischiano una “battuta di arresto”.
Nei pochissimi comuni che hanno già istituito l’Oiv si evidenzia, ancorché non obbligati, un allineamento ai contenuti delle direttive della Civit emanate prima della 121. La tipologia di struttura del nuovo organismo più appropriata, che gli enti stessi individuano, è quella collegiale (81%), costituita nella maggior parte dei casi sia da membri interni sia esterni (con struttura mista 43,5%). Il 19% non ha ancora deciso la struttura comunque nessuno prevede l’organo monocratico. Il numero di componenti negli organi collegiali varia tra 2 (La Spezia) e 5 (Pescara). Mediamente l’organo di valutazione è costituito da 3 componenti. La scelta della struttura collegiale è giustificata dalla dimensione, solitamente medio grande, dei comuni capoluogo di provincia.
La Civit prevede il requisito di esclusività dell’incarico per i componenti degli organismi di valutazione dei grandi comuni che hanno optato per la costituzione dell’Oiv. La ricerca, in questo caso, dimostra che nelle realtà locali la tendenza è altra. Il 61% dei comuni coinvolti non richiede tale requisito perché ritenuto obbligatorio solo per le amministrazioni centrali e gli enti nazionali. C’è comunque il 7% che richiede l’esclusività ai componenti e il 32% che non ha deciso. Anche sulla questione «componenti interni e/o esterni» la ricerca evidenzia che rispetto alle recenti posizioni contenute nelle delibere Civit nelle realtà locali si verifica tutt’altro. Se molti enti locali ritenevano di non ledere l’indipendenza dell’Oiv e di non contrastare le direttive Civit, inserendo come membro interno il Segretario comunale, rimarranno delusi. Infatti, non possono essere nominati, quali componenti dell’Oiv, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (segretari comunali e direttori generali). Il 36% dei comuni coinvolti, nei quali si prevede o si è già stabilita una struttura collegiale e mista dell’Oiv, affida la presidenza dell’Oiv al segretario comunale (Lodi). Il 18% dei comuni non ha previsto tra i componenti il segretario. Nel 10% è uno dei componenti e nel 36% non ancora stabilito. Rispetto ai documenti, l’articolo 10 non si applica agli enti locali. In ogni caso gli stessi enti sono tenuti ad applicare l’articolo 4 (ciclo di gestione delle performance) – che contempla comunque la programmazione e la rendicontazione interna ed esterna e sono tenuti ad applicare l’articolo 11, comma 3 (trasparenza su ogni fase del ciclo di gestione delle performance). Pertanto il piano della performance e il suo consuntivo (la relazione) non devono essere intesi come obbligo normativo ma previsti per esigenza e per coerenza rispetto ai principi della riforma. Negli enti locali il Peg può essere elaborato in chiave di piano delle performance.
Le realtà territoriali dichiarano di identificare il piano della performance con la Rpp e il Peg (Bologna, Reggio Emilia, Savona). Pochi comuni dichiarano che il piano costituisce un documento ad hoc (Pescara e Livorno). In merito a questo punto la Civit evidenzia i limiti del Peg. Come inteso oggi è orientato alla gestione operativa, ha un orizzonte di breve periodo, non tutti i comuni sono tenuti a farlo e c’è eterogeneità di utilizzo da parte degli enti.