Tajani, precisiamo sulla Turchia. Solo stop, attenderemo la fine del regime di Erdogan

18 Febbraio 2018

Domenico Cambareri

 

 

 

Turchia, ovvero Repubblica d’Anatolia:

destinazione  

Unione Europea – Eufrasia

irreversibile

Ennesime condanne di oppositori da parte di giudici  turchi sottomessi dalle neppur velate minacce di Erdogan. Questa volta ergastolo per dei giornalisti che avebbero fatto parte, con accuse aleatorie, della rete di Fetullah Gulen, il quale sarebbe stato, secondo Erdogan, l’ispiratore e organizzatore del colpo di stato contro di lui. Al contempo rilascio senza alcuna spiegazione di un oppositore letteralmente sequestrato per molti mesi senza capi d’accusa.
Di fronte a questa ulteriore giro di vite del regime di Erdogan, il Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, avrebbe dichiarato che si chiudono alla Turchia le porte dell’Europa.
Poiché non sappiamo se le parole pronunciate da Tajani  corrispondano a quelle riportate dagli organi d’informazione, ci premuriamo precisare che da parte nostra è assurdo e irricevibile parlare di chiusura dell’accesso della Turchia all’Unione Europea.
Si tratta semmai di stop, di uno stop che sarà prolungato nel tempo fino a che durerà il regime di Erdogan.
Fino a che le libertà civili e politiche dei turchi non saranno pienamente ripristinate, a iniziare dalla rigorosa laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche e dalla completa autonomia delle regole e procedure di nomine dei magistrati dal potere presidenziale e dal ripristino di bilanciamenti fra potere presidenziale, potere dell’esecutivo e potere legislativo.
Non possiamo che augurarci che ciò possa accadere in un tempo non lontano e che la terribile esperienza del popolo e dello Stato anatolico sia da monito agli  intellettualoidi pseudo illuministi dell’UE (consiglio dei capi di Stato e di governo, parlamento europeo, commissione esecutiva) 
per quanto imposto ad Ankara con le condizioni a essa dettate, da soddisfare preliminarmente, per potere accedere alle procedure finali di ammissione nell’Unione.
Ci riferiamo alla micidiale imposizione di abbattere il delicatissimo principio di autotutela costituzionale affidato al vertice delle forze armate con potere di sospensione temporanea delle attività legislative e di governo a protezione della laicità dello Stato e del funzionamento della macchia pubblica davanti ai casi di perdurante paralisi parlamentare e governativa. Regola e prassi che avevano funzionato sempre con il carattere di transitorietà, senza mai fare debordare la Repubblica anatolica verso un regime militare, autoritario e men che mai dittatoriale.
Non avere concesso alla Turchia la salvaguardia temporanea di questa vitale garanzia costituzionale e averle imposto l’immediata adozione dell’integrale principio dell’assoluta separatezza dei poteri e quindi dell’assoluta subordinazione di quello militare sul modello delle norme vigenti in Europa, ha determinato il collasso costituzionale anatolico e l’avvento non soltanto di un regime fortemente autoritario ma altresì accentuatamente confessionale. In sede politologica e di comparazione delle tipologie costituzionali, spetterà agli studiosi mettere in luce se struttura e fisiologia della nuova costituzione clericale e ultra presidenzialista, con la macchina burocratica messa in moto, varchino i confini del regime autoritario e si collochino entro il perimetro della definizione di regime dittatoriale.
Alla luce del fatto che il nuovo potere del presidente della Repubblica anatolica, avocando nella sua figura quello di capo dell’esecutivo e della conduzione della politica estera e della difesa, di capo effettivo delle forze armate, il diritto di nomina discrezionale dei magistrati, il potere di limitazione della libertà d’insegnamento nell’ambito cruciale dei valori civili e delle credenze religiose, il potere di disconoscimento dei diritti delle componenti etniche storicamente, culturalmente e numericamente rilevanti, non abbia di fronte a sé bilanciamento alcuno, questo limite sarebbe stato superato di già.